Certificazione energetica degli edifici, il nuovo APE

Dallo scorso 1° ottobre sono in vigore i decreti interministeriali 26 giugno 2015 che ridefiniscono criteri e modalità per la compilazione del nuovo APE, l’attestato di prestazione energetica degli edifici finalmente unificato su tutto il territorio nazionale. 

La validità temporale del nuovo APE è stata confermata in 10 anni, così come disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (art. 6, comma 5). La necessità di aggiornare l’attestato insorge solo quando, a seguito di interventi di ristrutturazione importanti, varia la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

La validità di 10 anni per l’attestato di prestazione energetica è poi subordinata al rigoroso rispetto delle operazioni di manutenzione degli impianti tecnologici, in modo particolare di quelli di riscaldamento. Il mancato rispetto dei periodici interventi di controllo provoca la decadenza del nuovo APE che, in pratica, scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.

Nuovo APE: così lo si invalida

A prescindere dalla validità decennale dell’APE, il nuovo decreto 26 giugno 2015 stabilisce alcuni contenuti e dati che l’attestato deve riportare, pena l’invalidità del documento.

A fornire l’elenco dei dati necessari a rendere valido l’APE ai fini legali per transazioni commerciali e per siglare contratti di locazione sono gli esperti del Notariato italiani che hanno recentemente pubblicato la nuova guida alla Certificazione Energetica: le novità in vigore dal 1 ottobre 2015, che evidenziano anche come sia la prima volta che viene indicato un contenuto minimo per l’attestato a pena di invalidità.

Vediamo dunque quali sono questi contenuti minimi del nuovo APE:

- la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

- la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;

- la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;

- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

- le emissioni di anidride carbonica;

- l’energia esportata;

- le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;